COMUNICAZIONE

ex legge 4 agosto 2017, n. 124

modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019 (art. 1, commi da 125 a 129)

che dispone in modo permanente alcuni obblighi di trasparenza riguardanti i contributi pubblici ricevuti

Quanti hanno ricevuto contributi pubblici di importo complessivamente superiore a 10.000 euro devono provvedere a rendere pubblica tale informazione entro il 30 giugno di ogni anno (per l'annualità precedente).


Le sanzioni si applicano a partire dall'annualità 2023


DESTINATARI DELL’OBBLIGO

L’obbligo di pubblicizzare gli aiuti ricevuti riguarda:
• Società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
• Società di persone (Snc, Sas);
• Imprese individuali (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime
forfettario);
• Società cooperative (incluse le cooperative sociali);
• Enti commerciali;
• Associazioni, onlus e Fondazioni;
Sono esclusi gli esercenti arti e professioni - liberi professionisti.
 
 
MODALITÀ
I contributi devono essere pubblicati:
• nella nota integrativa di bilancio entro il termine previsto per l’approvazione dei bilanci annuali (per quelle aziende che sono tenute a farlo)
• sul proprio sito internet;
• in mancanza di un sito internet, sul sito della propria associazione di categoria di appartenenza.
 
 
INFORMAZIONI DA PUBBLICARE
• Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
• Denominazione del soggetto erogante;
• Somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante

 • Data di incasso;
• Causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).


Ai sensi dell’art. 1, comma 125 quinquies, le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate mediante tale dicitura:
“Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx


L’impresa stessa può verificare gli aiuti di Stato e de minimis ad essa concessi nella sezione trasparenza del Registro nazionale aiuti di Stato al link sopra riportato. In caso contrario, per ogni aiuto, andranno pubblicate le informazioni sopra citate.

HANNO FATTO PERVENIRE PROPRIA COMUNICAZIONE:

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